MAD A.S.2022/2023
Avviso contenente le indicazioni per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD)
Tutti i soggetti interessati che intendano presentare la domanda di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale attribuzione delle supplenze nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado di questa istituzione scolastica possono compilare, dal 01 agosto 2022 al 31 agosto 2022, l’apposito modulo online presente al seguente link:
https://web.spaggiari.eu/ngs_mad/app/default/mad.php?c=RMME0093
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate oltre il termine di scadenza o con altre modalità.
Questa istituzione scolastica procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature e dei relativi dati personali già pervenuti in data antecedente a quella del presente avviso e delle candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico.
A tal fine si precisa quanto segue:
- possono fare domanda di messa a disposizione (MAD) anche i docenti iscritti nelle GPS;
- possono essere inviate le istanze MAD per una sola provincia che deve essere espressamente dichiarata;
- saranno soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’istanza di messa a disposizione, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio, di abilitazione e/o di specializzazione al sostegno.
I requisiti richiesti sono:
Per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
gli aspiranti devono essere in possesso dello specifico titolo di accesso per le classi di concorso.
Per la SCUOLA PRIMARIA:
laurea in scienze della formazione primaria;
oppure
diploma conseguito presso Istituto magistrale prima dell’anno 2002;
oppure
diploma sociopsico-pedagogico.
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA:
laurea in scienze dell’educazione e della formazione primaria con indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia;
oppure
altri titoli pertinenti.
I contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’O.M. n. 60 del 10/07/2020 che regola le supplenze ai docenti, incluse le sanzioni previste dall’art. 14 per la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza.